Assegni familiari

Assegno al nucleo familiare (ANF)

E’ un sostegno economico.

E’ per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente (almeno il 70%, del reddito dichiarato deve derivare da lavoro dipendente ed assimilato), calcolato secondo:

  • la tipologia del nucleo familiare
  • del numero dei componenti il nucleo familiare
  • del reddito complessivo del nucleo stesso che deve essere inferiore a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

Composizione del nucleo familiare:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione da presentare all’INPS unitamente alla certificazione medica Mod. SS3.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Deve essere presentato per ogni anno in cui si ha diritto:

  • al datore di lavoro, in caso di lavoro dipendente
  • all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata.

Modalità di presentazione:

  • tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

L’ANF viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in busta paga
  • direttamente dall’Inps negli altri casi previsti.

N.B.:

  • L’INPS, ogni anno, pubblica gli importi in tabella con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.
  • Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
  • Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.
  • I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Tabelle ANF previste:

  • Tab.11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
  • Tab.12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
  • Tab.13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
  • Tab.14 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
    Nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
  • Tab.15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
  • Tab.16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
  • Tab.19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
  • Tab.20a – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).
  • Tab.20B – Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
    Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.
  • Tab.21a – Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
  • Tab.21b – Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
  • Tab.21c – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile).
    Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
  • Tab.21d – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).
    Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

Informazioni

Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta
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