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E’ una prestazione economica erogata dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.
Hanno diritto all’assegno tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, ovvero commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e tutti coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, alle seguenti condizioni:
E’ obbligatoria, per accedere alla prestazione:
La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3.Modalità di presentazione:
Documentazione da allegare all’istanza:
Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Se accettato, dopo la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi, la pensione di inabilità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, purché vi sia anche la cessazione dell’attività lavorativa.
E’ incompatibile con l’attività lavorativa.E’ reversibile ai superstiti.
RICORSO: entro 90 giorni, per via telematica, il lavoratore può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS, il quale, sempre entro 90 giorni deve pronunciarsi.
In caso di parere sfavorevole, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale. Dal 1° gennaio 2012, il giudizio in Tribunale deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivoalla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale.Tale condizione viene esaminata da un medico legale nominato dal Tribunale che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Presenta poi relazione al Tribunale; se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal Giudice. Se il parere non è favorevole, il ricorso giudiziario deve essere presentato in Tribunale entro i termini di legge di 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.
La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3.Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Se accettato, dopo la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi, l’assegno d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza.
Ha validità triennale; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.
E’ compatibile con l’attività lavorativa.Non è reversibile ai superstiti.Al raggiungimento dell’età pensionabile ed in presenza di assicurazione e contribuzione, si trasforma in pensione di vecchiaia.
Gli assegni e le pensioni di invalidità erogati agli invalidi ed ai sordi civili sono sostituiti dall’assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
Il passaggio tra le due prestazioni pensionistiche avviene in automatico senza che sia necessaria alcuna domanda da parte del pensionato, poiché la competenza al pagamento degli assegni è sempre dell’INPS, previa verifica dei redditi personali e dell’eventuale coniuge. Sia i limiti di reddito che l’importo dell’assegno sociale vengono aggiornati annualmente. Non spetta se i redditi superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento.
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