cittadini andreaEttore spiega: "In caso di riscontro di diagnosi di tumori di natura professionale il centro di cura segnala il caso, come da normativa vigente, agli enti preposti, mentre il paziente deve presentare domanda di tutela all’INAIL di residenza, unitamente all’esito dell’esame istologico e la relazione oncologica".

Partiamo dalla definizione a norma di legge n. 118/1971 che definisce i mutilati e gli Invalidi Civili "I cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".

cittadini andreaEttore racconta, "Ai malati oncologici lo Stato italiano riconosce l’Invalidità Civile (Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010) che comprende oltre i cittadini italiani anche i cittadini degli stati membri dell’Unione europea residente in Italia, cittadini extra-comunitari e apolidi regolarmente soggiornanti in Italia".

Presentazione della domanda d'Invalidità Civile e approfondimenti:
Richiesta di aggravamento
Visite mediche di revisione
Ricorso
Se il paziente non può recarsi a fare visita medico legale
Quali benefici derivano dall’invalidità civile
E per i minori che frequentano la scuola?

cittadini teresaContinua Teresa, "I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

Se sei dipendente, devi presentare la richiesta al tuo datore di lavoro allegando la prescrizione del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla tua infermità invalidante riconosciuta.

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, hai diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia ma sei tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.

Se ti sei sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza, puoi produrre anche attestazione cumulativa".