Il Servizio Sanitario Nazionale prevede altri codici di esenzioni. In dettaglio:

Dal riconoscimento dell’Invalidità Civile:

  • C 01 - Invalidi Civili al 100% senza Indennità di Accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M. 01/02/1991)
  • C 02 - Invalidi Civili al 100% con Indennità di Accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M. 01/02/1991)
  • C 03 - Invalidi Civili con riconoscimento di percentuale di invalidità compresa dal 67 al 99% (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M. 01/02/1991)
  • C 04 - Invalidi Civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1, L. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D. Leg. 124/98)
  • C 05 - Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili – Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. F del D.M. 01/02/1991)
  • C 06 - Sordomuti (Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. F del D.M. 01/02/1991)

Esenzioni per reddito – in base al reddito del nucleo familiare

  • E 01 - Cittadini di età superiore a sessantacinque anni e inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (anno di riferimento 2015) – importo soggetto a verifica
  • E 02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (anno di riferimento 2015) – importo soggetto a verifica
  • E 03 - Indica i titolari di pensione sociali e loro familiari a carico
  • E 04 - Identifica i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (anno di riferimento 2015) – importo soggetto a verifica

Da riconoscimento invalidità sul lavoro (INAIL)

  • L 01 - Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991).
  • L 02 - Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991).
  • L 03 - Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991).
  • L 04 - Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991).

Da causa di servizio

  • S 01 - Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).
  • S 02 - Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991).
  • S 03 - Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991).

Detenuti

  • F 01 - Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D. Lgs. 22. 6. 1999 n. 230).

Invalidi di guerra

  • G 01 - Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991).
  • G 02 - Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991).

Vittime del terrorismo

  • V 01 - Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D. Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo delle stragi di tali matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art 9 della Legge 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (es. DPR 07/07/2006 n. 243).

Questa sezione del sito della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta nasce con l’intento di aiutare le persone – pazienti con diagnosi di cancro e loro familiari – a orientarsi tra la moltitudine delle informazioni che sovente creano confusione ed aspettative non realistiche, ovvero di evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, rischiando tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate al loro bisogni. Nasce, quindi, con la prerogativa di essere uno sportello di segretariato sociale, voluto a livello legislativo dalla L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, dove all’art. 22, comma 4, lettera a, prevede il Servizio Sociale professionale e l’attività di segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari.

“Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”

L’esenzione ticket 048 viene rilasciata:

  • direttamente dallo stesso Centro Accoglienza e Servizi (CAS), ove previsto,
  • oppure, con la certificazione per “l’esenzione della partecipazione al costo per malattie croniche ed invalidanti” ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 329/1999 rilasciata dal medico del CAS, o dal altro medico specialista in oncologia, occorre recarsi presso l’Ufficio Esenzione Ticket della propria ASL di residenza, allegando anche la propria tessera sanitaria e codice fiscale.

Dà diritto a ricevere gratuitamente, presso le strutture sanitarie sia pubbliche, sia convenzionate, le prestazioni mediche e sanitarie ed i farmaci utili alla cura della patologia oncologica diagnosticata.

Codice Provvisorio 048

Il paziente che accede alla Rete Oncologica del Piemonte attraverso il CAS, il Centro Accoglienza e Servizi, oltre ad essere informato sui servizi erogati e modalità di accesso alle prenotazioni, è preso “totalmente in carico” dalla struttura che si occupa di gestire il suo percorso clinico, assistenziale e amministrativo e l'eventuale successiva attivazione del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure di riferimento per il trattamento). In questo scenario il MMG svolge un ruolo di primaria importanza per il suo assistito che, se tempestivamente segnalato per sospetto di patologia neoplastica, giunto al CAS per ulteriori accertamenti, può anche usufruire di un’esenzione ticket temporanea (048) allo scopo di facilitare il percorso diagnostico e che sarà convertita in definitiva all’atto della diagnosi istologica.

La visita al CAS può essere richiesta direttamente utilizzando la normale impegnativa rilasciata dal medico curante, riconosciuta da un apposito codice regionale.