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"Ti spiego.Il D. lgsn. 503/92 tutela gli invalidi con un’invalidità non inferiore all’80% dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla Legge di Riforma del 2011. Ti ricordo che secondo questa riforma la prestazione pensionistica è legata al meccanismo delle finestre d’accesso: un anno di attesa per l’erogazione effettiva della pensione per lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi, con 15 anni di lavoro dipendenti e tiene conto dell’aspettativa di vita.I requisiti sono l’età anagrafica di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, ed inoltre:• Una invalidità superiore all’80%, riconosciuta con presentazione delmod. SS3 al momento della domanda• Un anno di finestra mobile• 3 mesi di incremento di aspettativa di vita (rif. Anno 2015)• Cessazione dell’attività lavorativa".
Il consiglio:chiedi informazioni sempre ad un Patronato e/o Ente di Tutela.
Inoltre, occorre precisare che:
• Il giudizio in merito alla valutazione medico-legale per il riconoscimento dell’80% di invalidità dev’essere espresso dalla Commissione Sanitaria dell’INPS.• Il fatto di avere già un’Invalidità civile riconosciuta dall’80%, costituisce un ulteriore elemento di valutazione, ma non è assolutamente vincolante.• Anche se si è già in possesso di un’Invalidità Civile del 100%, non esonera dal sostenere una nuova visita sanitaria presso la Commissione Medica dell’INPS di residenza.
"Sei tutelato dall’ex Art. 2 Comma 12 della L. 335/1995 che prevede il riconoscimento di una stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad un’infermità non dipendente da causa di servizio. I dipendenti pubblici con almeno una contribuzione minima maturata di 5 anni di attività lavorativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. La domanda si presenta tramite l’amministrazione di appartenenza.Il medico-legale attesta lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità NON dipendenti da causa di servizio che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Deve richiederla esclusivamente l’interessato ed reversibile agli eredi".
"Il riferimento è la Lettera B ex art.7 della L. 379/1955 chespecifica la Pensione per Inabilità relativa alle mansioni del proprio profilo professionale che rileva l’inabilità a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale di appartenenza, senza possibilità di reimpiego del lavoratore. Requisiti minimi di contribuzione: 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento) ed è reversibile agli eredi".
Il Consiglio: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, rivolgiti ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.
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