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Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini possono richiedere a partire dal 6 marzo 2019.
Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l'inclusione sociale.
Per informazioni generali sulla misura è a disposizione il portale del Reddito di cittadinanza, da cui è anche possibile presentare e gestire on line la domanda.
"Disposizioni a favore dei soggetti portatori di Handicap"
"Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada"
Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti con handicap, si assumono integralmente. (Per ridotte ed impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i veicoli dettagliati all’art. 53, comma 1 lettere b), c) e f) e art. 54, comma 1 lettere a), c) e f) del D. Lgs. 285/1992, con motore a benzina, fino a 2.000 cc, e con motore a diesel fino a 2.500 cc).
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo deroghe di legge e con riferimento ad un solo veicoli nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Per i soggetti titolari di L. 104/92, art. 3, non possessori di reddito, la detrazione di cui spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
Gli atti di natura traslativa sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale e dell’imposta di registro.
Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuta con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli menzionati.
art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495(DPR 503/1996 art. 12 comma 3)Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151
Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere il contrassegno per la libera circolazione e la sosta dei veicoli, previa visita medica che attesti questa condizione.
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è estesa anche ai non vedenti.
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria medicina legale dell’ASL di residenza e farsi rilasciare la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato, dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza o agli uffici preposti, per il rilascio del contrassegno allegando, oltre al certificato della ASL, il documento d’identità in corso di validità e n. 2 fototessera recenti. Se la documentazione è in regola, il rilascio del contrassegno è immediato. Il contrassegno disabili ha validità 5 anni.Per il rinnovo è necessario che il disabile si rechi, di persona, all’ufficio preposto con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità e con n. 2 fototessera recenti.
Per le persone invalide a tempo determinato, la validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea. Alla scadenza, se permangono le condizioni cliniche, per avere il rinnovo,è necessario produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico legale dell’ASL di riferimento del paziente.
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