L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

La Legge 118/1971 definisce i mutilati e gli Invalidi Civili “i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."

Nello specifico, lo Stato italiano riconosce alle persone (Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010: cittadini italiani, cittadini degli stati membri dell’Unione europea residente in Italia, cittadini extra-comunitari e apolidi regolarmente soggiornanti in Italia) affette da patologia oncologica, l’Invalidità Civile.

Procedura per la presentazione della domanda d’Invalidità Civile:

  • Richiedere la presentazione on line del certificato medico al proprio medico di medicina generale o al medico ospedaliero, se in possesso del PIN rilasciato dall’INPS. (Il codice PIN che consente l’accesso ai servizi telematici dell’INPS si può richiedere, o attraverso le indicazioni dettagliate sul sito dell’INPS stesso, oppure contattando il numero verde dell’istituto previdenziale menzionato: 803164).
    Se il paziente:”…è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure “… non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, è possibile richiedere anche il riconoscimento l’indennità di accompagnamento.
  • Entro 30 giorni, con la copia cartacea del certificato medico, unitamente alla carta d’identità, il codice fiscale del paziente ed un numero di cellulare in uso, recarsi o da un Patronato, associazione di categoria, ecc…, o se in possesso di un PIN dispositivo, presentare, on line la domanda di Invalidità Civile.
  • Se in fase attiva di malattia, occorre richiedere la visita medico-legale ai sensi della L. 80/2006:” l’accertamento dell'invalidità civile ovvero l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, ovvero all'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".

L‘interessato riceverà la convocazione a visita medico-legale presso la Medicina Legale Invalidi Civili dell’ASL di residenza, prima, tramite sms sul numero di cellulare indicato sull’istanza e poi tramite l’invio di una comunicazione cartacea via posta ordinaria.
Presentarsi, quindi, alla visita medica con tutta la documentazione clinica utile, il documento di identità ed il codice fiscale.

Un’apposita Commissione medicadella Medicina Legale dell’ASL, cui fa parte anche, come membro effettivo un medico dell’INPS di residenza, valuterà le condizioni cliniche della persona ed emetterà il suo giudizio. Il cittadino riceverà successivamente il verbale dell’esito della visita con la percentuale d’invalidità riconosciuta in due versioni:

  • Integrale, ovvero contenente tutti i dati sensibili.
  • Ridotta, ad uso amministrativo, contenete solo la valutazione finale.

Se in sede di visita medico-legale è stato riconosciuto il diritto ad una o più prestazioni economiche, l’INPS procederà alla verifica amministrativa dei requisiti socio-economici richiedendo all’interessato di fornire le informazioni reddituali e personali utili. Se spettanti, l’INPS entro un massimo di 120 giorni procede all’erogazione dei benefici economici riconosciuti.

 

Aggravamento dell’Invalidità Civile

Se la situazione clinico-sanitaria del paziente oncologico si aggrava, lo stesso può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute.
La procedura è la stessa dell’istanza di invalidità civile. L’aggravamento deve essere certificato dalla documentazione clinica specialistica.

Visite mediche di revisione

Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all’INPS (Circolare n. 10 del 23/01/2015).
N.B.: Ai sensi dell’art. 25, co. 6bis della Legge 114/14, i benefici e le prestazioni assistenziali riconosciuti nel verbale soggetto a revisione, continuano fino all’eventuale diversa valutazione conseguente alla visita di revisione, anche se quest’ultima è fissata in data seguente la scadenza del verbale citato.

 

Ricorso

I ricorsi previsti sono:

  1. per motivi sanitari, qualora il verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione Medica dell’ASL non riconosca totalmente o parzialmente la condizione di invalidità, o la situazione di gravità dell’handicap o la necessità dell’indennità di accompagnamento e di frequenza (in caso di minori). Ai sensi degli artt. 445 bis e 696 bis del codice di procedura civile, dal 1° gennaio 2012, il giudizio in Tribunale deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo, entro i 180 giorni dal ricevimento del verbale della visita medico-legale effettuata dalla Commissione ASL. Tale accertamento è inteso come la fase preliminare alla causa vera e propria, avente lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Tale condizione viene esaminata da un medico legale nominato dal Tribunale che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Presenta poi relazione al Tribunale; se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal Giudice. Se il parere non è favorevole, il ricorso giudiziario deve essere presentato in Tribunale entro i termini di legge di 30 giorni dal deposito delle contestazioni.
  2. per motivi amministrativi, ovvero se l’INPS non riconosce il diritto ai benefici economici per causa diverse da quelle sanitarie, (es. reddituali). In questo caso la procedura prevede il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dal ricevimento dallo stesso ente previdenziale del provvedimento di diniego. Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancata risposta o mancato accoglimento dello stesso, è possibile ricorrere, con assistenza legale, al Tribunale, Sezione Lavoro e Previdenza, competente per territorio.

Cosa succede se il paziente non puo’ recarsi alla visita medico-legale?

  1. Nel caso in cui le condizioni cliniche del paziente siano compromesse in modo tale che il recarsi a vista comporterebbe un grave rischio per la sua salute, è possibile richiedere, entro e non oltre cinque giorni prima dell’appuntamento fissato, la visita domiciliare. Tale richiesta sarà valutata dal Presidente della Commissione Medica territoriale.
  2. In caso di imprevisto che impedisca di presentarsi alla visita medica, è necessario comunicarlo alla competente ASL, prima per fax e poi con raccomandata A/R. La stessa Asl, provvederà a fissare una nuova data per la convocazione alla visita medico-legale.

N.B.: L’ASL, in caso di mancata presentazione all’appuntamento, indipendentemente dal motivo, anche senza giustificazione, fissa una nuova data. In caso di un’ulteriore mancata presentazione, senza preavviso, l’istanza sarà archiviata e dovrà essere presentata una nuova domanda.

Le definizioni e i benefici a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta:

  • Meno del 33% - non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3 – Nessun beneficio.
  • Dal 34%: status di invalido Civile - protesi ed ausili.
  • Dal 46%: collocamento mirato (L. 68/99)
  • Dal 51%: congedo straordinario per cure, art. 7 D. Leg 119/2011
  • Dal 67%: esenzione ticket C03 - tessera regionale di libera circolazione -l’esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, così come previsto dal comma 1, art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (consultare il regolamento proprio di ciascuna università) - punteggio assegnazione alloggi di edilizia popolare – il candidato, vincitore di concorso pubblico ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicili tra quelle disponibili. Tale precedenza vale anche in caso di trasferimento.
  • Dal 75%: assegno mensile, soggetto a reddito ed a limiti di età, erogato per 13 mensilità ed incompatibile con altri redditi pensionistici.
  • 100%: Pensione di invalidità civile, soggetta a limiti reddituali e di età, erogato per 13 mensilità – esenzione ticket C01 - tessera regionale di libera circolazione, anche perun accompagnatore adulto.
  • 100% + Indennità di accompagnamento: è un sostegno economico statale pagato dall’INPS per 12 mensilità annuali, previsto dalla n. 18 del 11/02/1980, concesso indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti e dalla composizione del nucleo familiare, che viene sospeso durante i periodi di ricovero a titolo gratuito presso una struttura sanitaria o residenziale. Gli eventuali ricoveri devono essere certificati ogni anno, utilizzando il MOD. ICRIC reperibile all’INPS. E’ esente da imposte.

 

Indennità di frequenza

E’ una prestazione economica, riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, compresi anche gli asili nido, centri terapeutici, riabilitativi, di addestramento professionale, ecc…

La domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS tramite procedura telematica. E’ indispensabile la certificazione attestante l’iscrizione, la frequenza della scuola, centro terapeutico, riabilitativo, corsi di addestramento professionale, ecc…
E’ erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino ad un massimo di 12 mensilità. E’ soggetta a limiti di reddito.

Cessa al compimento del 18° anno di età. Occorre poi presentare una nuova domanda all’INPS. Ai sensi dell’art. 25, co. 5 della L. 114/14 “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
E’ incompatibile con qualunque forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento.