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L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.
La Legge 118/1971 definisce i mutilati e gli Invalidi Civili “i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
Nello specifico, lo Stato italiano riconosce alle persone (Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010: cittadini italiani, cittadini degli stati membri dell’Unione europea residente in Italia, cittadini extra-comunitari e apolidi regolarmente soggiornanti in Italia) affette da patologia oncologica, l’Invalidità Civile.
Procedura per la presentazione della domanda d’Invalidità Civile:
L‘interessato riceverà la convocazione a visita medico-legale presso la Medicina Legale Invalidi Civili dell’ASL di residenza, prima, tramite sms sul numero di cellulare indicato sull’istanza e poi tramite l’invio di una comunicazione cartacea via posta ordinaria.Presentarsi, quindi, alla visita medica con tutta la documentazione clinica utile, il documento di identità ed il codice fiscale.
Un’apposita Commissione medicadella Medicina Legale dell’ASL, cui fa parte anche, come membro effettivo un medico dell’INPS di residenza, valuterà le condizioni cliniche della persona ed emetterà il suo giudizio. Il cittadino riceverà successivamente il verbale dell’esito della visita con la percentuale d’invalidità riconosciuta in due versioni:
Se in sede di visita medico-legale è stato riconosciuto il diritto ad una o più prestazioni economiche, l’INPS procederà alla verifica amministrativa dei requisiti socio-economici richiedendo all’interessato di fornire le informazioni reddituali e personali utili. Se spettanti, l’INPS entro un massimo di 120 giorni procede all’erogazione dei benefici economici riconosciuti.
Se la situazione clinico-sanitaria del paziente oncologico si aggrava, lo stesso può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute.La procedura è la stessa dell’istanza di invalidità civile. L’aggravamento deve essere certificato dalla documentazione clinica specialistica.
Visite mediche di revisione
Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all’INPS (Circolare n. 10 del 23/01/2015).N.B.: Ai sensi dell’art. 25, co. 6bis della Legge 114/14, i benefici e le prestazioni assistenziali riconosciuti nel verbale soggetto a revisione, continuano fino all’eventuale diversa valutazione conseguente alla visita di revisione, anche se quest’ultima è fissata in data seguente la scadenza del verbale citato.
I ricorsi previsti sono:
Cosa succede se il paziente non puo’ recarsi alla visita medico-legale?
N.B.: L’ASL, in caso di mancata presentazione all’appuntamento, indipendentemente dal motivo, anche senza giustificazione, fissa una nuova data. In caso di un’ulteriore mancata presentazione, senza preavviso, l’istanza sarà archiviata e dovrà essere presentata una nuova domanda.
Le definizioni e i benefici a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta:
E’ una prestazione economica, riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, compresi anche gli asili nido, centri terapeutici, riabilitativi, di addestramento professionale, ecc…
La domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS tramite procedura telematica. E’ indispensabile la certificazione attestante l’iscrizione, la frequenza della scuola, centro terapeutico, riabilitativo, corsi di addestramento professionale, ecc…E’ erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino ad un massimo di 12 mensilità. E’ soggetta a limiti di reddito.
Cessa al compimento del 18° anno di età. Occorre poi presentare una nuova domanda all’INPS. Ai sensi dell’art. 25, co. 5 della L. 114/14 “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.E’ incompatibile con qualunque forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento.
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