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Assegno al nucleo familiare (ANF)
E’ un sostegno economico.
E’ per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente (almeno il 70%, del reddito dichiarato deve derivare da lavoro dipendente ed assimilato), calcolato secondo:
Composizione del nucleo familiare:
Deve essere presentato per ogni anno in cui si ha diritto:
Modalità di presentazione:
L'ANF viene pagato:
N.B.:
Tabelle ANF previste:
(l. 53/2000, Art. 4, comma 1 – D.M. 278/2000 – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della L. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”)
Hanno diritto la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
Hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
I permessi, di cui al presente articolo, sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
L'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
(L. 53/2000, art. 4 co. 2 – D.M. 278 del 21/07/2000 art. 2)
Hanno diritto il lavoratore, sia pubblico, sia privato.
Si ha diritto ad un periodofino ad un massimo di due anni di congedo non retribuito, che può essere usufruito in modo continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.
Durante questo periodo di astensione si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non si ha diritto alla retribuzione e non può si svolgere alcuna attività lavorativa.
Per la richiesta e la successiva eventuale concessione del congedo non retribuito, occorre rivolgersi al proprio datore di lavoro.
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