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"Il nostro ordinamento prevede la “Pensione per Inidoneità al servizio” a seguito di un riconoscimento medico nel quale risulti che il dipendente non è più idoneoa svolgere in via permanente attività lavorativa.Per Inidoneitàsi intendeimpossibilità”PSICO-FISICA, PERMANENTE E ASSOLUTA”, cioè che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, il lavoratoresi trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è impedito il reimpiego del lavoratore in mansioni attinente alla sua qualifica e compatibili con le condizioni di salute. Devi però aver versato almeno 15 anni di contribuzione (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). L’amministrazione valuta se è possibile un ricollocamento o in mansioni alternative, o in soprannumero.La Domanda va presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento) ed è reversibile agli eredi". (ex Art. 42 del DPR 1092/1973)
Il consiglio: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si rivolgiti ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento.
Marco, "Rispondo io. E’ una pensione a cui hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, ovvero commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e tutti coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, alle seguenti condizioni:
• assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale• almeno 260 settimane di contribuzione (cinque anni) di cui 156 (tre anni)nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Devi fare domanda all’INPS, ma prima leggi bene l’approfondimento".
Pensione di inabilità (Link)
E’ una prestazione economica erogata dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.
Hanno diritto all’assegno tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, ovvero commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e tutti coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, alle seguenti condizioni:• assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale• almeno 260 settimane di contribuzione (cinque anni) di cui 156 (tre anni)nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E’ obbligatoria, per accedere alla prestazione:• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;• la cancellazione dagli albi professionali;• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3.
Modalità di presentazione:• tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;• Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Documentazione da allegare all’istanza:• Mod. SS3• Carta di identità e codice fiscale (del paziente, dell’eventuale coniuge e figli a carico)• Ultima dichiarazione dei redditi• Data di matrimonio, o sentenza di separazione, o sentenza di divorzio o data di eventuale vedovanza)• IBAN
Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Se accettato, dopo la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi, la pensione di inabilità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, purché vi sia anche la cessazione dell’attività lavorativa.
E’ incompatibile con l’attività lavorativa.E’ reversibile ai superstiti.
RICORSO: entro 90 giorni, per via telematica, il lavoratore può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS, il quale, sempre entro 90 giorni deve pronunciarsi.In caso di parere sfavorevole, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale. Dal 1° gennaio 2012, il giudizio in Tribunale deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivoalla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale.Tale condizione viene esaminata da un medico legale nominato dal Tribunale che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Presenta poi relazione al Tribunale; se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal Giudice. Se il parere non è favorevole, il ricorso giudiziario deve essere presentato in Tribunale entro i termini di legge di 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.
Ettore, "L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, non si applica ai lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita e in casi di stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Leggi con attenzione i riferimenti normativi".
D. lgs. 151/15 art. 25 (esenzione per reperibilità) link
Decreto Legislativo n. 151 del 14/09/2015, art. 25 (Esenzione dalla reperibilità)Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modifiche al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto delle previdenza sociale)Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016.Sono esclusi dall’obbligodi rispettare le fasce di reperibilità, previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:• Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646 “è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente”. Queste patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano come terapie salvavita:o Trattamento chirurgico e neoadiuvanteo Trattamento chemioterapico antiblastico e/o sue complicanzeo Trattamento radioterapico.• Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.Per quanto riguarda la patologia oncologica, le linee guida di attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute, del gennaio 2016, specificano:o Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: invalidità 70%o Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: invalidità 100%.Pur venendo meno, a seguito delle presenti norme, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’istituto nei confronti dei lavoratori assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “ terapie salvavita” e “ invalidità”. Se procedono comunque con la richiesta di visita medico-legale, sarà cura dell’Istituto valutare, mediante il proprio centro legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
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