Pensione di inabilita’ per dipendenti pubblici: l. 335/1995 Ex Art. 2 Comma 12 della L. 335/1995 Riconoscimento di una stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad un’infermità non dipendente da causa di servizio. Dipendenti pubblici con almeno una contribuzione minima maturata di 5 anni di attività lavorativa, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. La domanda si presente sempre tramite l’amministrazione di appartenenza.Il requisito medico-legale è lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità NON dipendenti da causa di servizio che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro. Deve richiederla esclusivamente l’interessato. E’ reversibile agli eredi. Whatsapp Indietro Avanti