Pensione di inabilità minori per i dipendenti dello stato Ex Art. 42 del DPR 1092/1973 L’ex. Art. 42 del DPR 1092/1973 specifica la “Pensione per Inidoneità al servizio”.Necessita di un riconoscimento medico nel quale risulti che il dipendente non è più idoneoa svolgere in via permanente attività lavorativa. Inidoneità da intendersi” PSICO-FISICA, PERMANENTE E ASSOLUTA”, cioè che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e da impedire il reimpiego del lavoratore in mansioni attinente alla sua qualifica e compatibili con le condizioni di salute. Requisiti minimi di contribuzione: 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) Ricollocamento o in mansioni alternative, o in soprannumero. Procedura per presentazione della domanda?Domanda presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio su impulso dell’amministrazione di appartenenza, con termine del procedimento in un provvedimento di dispensa dal servizio (licenziamento). E’ reversibile agli eredi. IMPORTANTISSIMO: prima di presentare l’istanza al proprio ente di appartenenza, si consiglia di rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di tutela, per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti, poiché il termine di un procedimento relativo alle inabilità minori termina nella maggior parte dei casi nel licenziamento. Whatsapp Indietro Avanti