Vecchiaia anticipata: d. leg. 503/1999 D. Leg. 503/92 E’ una norma che tutela gli invalidi con un’invalidità non inferiore all’80%, dall’innalzamento ai nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla Legge di Riforma del 2011. La prestazione pensionistica è legata: Al meccanismo delle finestre d’accesso: un anno di attesa per l’erogazione effettiva della pensione per lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi, con 15 anni di lavoro dipendenti Incremento dell’aspettativa di vita. Età anagrafica di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uominiAltri requisiti: invalidità superiore all’80%, riconosciuto con presentazione di mod. SS3 al momento della domanda Un anno di finestra mobile 3 mesi di incremento di aspettativa di vita (rif. Anno 2015) Cessazione dell’attività lavorativa E’ consigliabile rivolgersi ad un Patronato e/o Ente di Tutela. Occorre precisare che: Il giudizio in merito alla valutazione medico-legale per il riconoscimento dell’80% di invalidità dev’essere espresso dalla Commissione Sanitaria dell’INPS. Il fatto di avere già un’Invalidità civile riconosciuta dall’80%, costituisce un ulteriore elemento di valutazione, ma non è assolutamente vincolante. Anche se si è già in possesso di un’Invalidità Civile del 100%, non esonera dal sostenere una nuova visita sanitaria presso la Commissione Medica dell’INPS di residenza. Whatsapp Indietro Avanti