Permessi retribuiti legge 104/92, art. 33 Ai lavoratori dipendenti, che assistono i loro familiari/conviventi di fatto/parti di un’unione civile affetti da disabilità grave e al lavoratore disabile (L. 104/92, art. 3 comma 3), vengono concessi, in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale, i permessi retribuiti. A CHI SPETTA: alle persone disabili in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3 ai genitori, anche adottivi o affidatari al coniuge ai parenti/affini entro il 2° grado, estendibile al 3°, qualora gli aventi diritto siano o deceduti, invalidi , mancanti o ultrasessantacinquenni. Lavoratore dipendente parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017). Convivente di fatto (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 e Circolare INPS 38/2017). COSA SPETTA: al lavoratore con disabilità: riposi giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensili al familiare: 3 giorni di permesso mensile. Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni: 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore Prolungamento del congedo parentale Riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro Ai genitori, anche adottivi ed affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, possono fruire alternativamente di: 3 giorni di permesso mensile, frazionabile in ore Prolungamenti del congedo parentale. LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica: cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’Istituto INPS Patronato. SONO ESCLUSI: addetti ai servizi domestici e familiari a domicilio agricoli giornalieri, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari autonomi parasubordinati NON POSSONO RICHIEDERLO: quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza) I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.In caso di distanza superiore ai 150 Km tra la residenza del familiare disabile e quella del lavoratore, occorre presentare documentazione per attestare l’avvenuto viaggio per portare assistenza.Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono accordati in base all’orario di lavoro effettivo.I permessi non utilizzati nel mese in corso non possono essere fruiti nei mesi successivi. Whatsapp Indietro Avanti