Congedo straordinario biennale retribuito (L. 104/92 art. 3, comma 3 - L. 388/2000 – art. 42 comma 5 del D. Leg. 151/2001 – D. Leg. 119/2011 – art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 – Circolare INPS 38/2017) Viene concesso ai lavoratori dipendenti, che assistono i loro familiari/parti di unioni civili affetti da disabilità grave (L. 104/92, art. 3 comma 3), anche con rapporto di lavoro part-time (secondo il seguente ordine di priorità, ed obbligo di convivenza dove,per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, allaresidenza): al coniuge al lavoratore dipendente parte di un’unione civile (art. 1 comma 36 e 37 L. 76/2016, Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016e Circolare INPS 38/2017) ai genitori, anche adottivi o affidatari al figlio ai fratelli o sorelle ai parenti/affini entro il terzo grado. Vengono concessi, in presenza di determinate condizioni verificate dall’Ente Previdenziale, periodi di congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa. E’ frazionabile soltanto a giorni interi e non a ore. Durante il periodo di congedo non vengono maturati né il trattamento di fine rapporto, né la tredicesima, né le ferie, ma essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. Viene corrisposta un’indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese lavorato precedente il congedo, con esclusione delle voci variabili della busta paga e fino ad un massimo stabilito annualmente con Decreto Ministeriale (2015: € 47.351,12). LA DOMANDA: effettuata SOLO in modalità telematica: cittadino tramite il proprio PIN, attraverso il portale dell’INPS Patronato. SONO ESCLUSI: addetti ai servizi domestici e familiari a domicilio agricoli giornalieri autonomi parasubordinati NON POSSONO RICHIEDERLO: durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza) nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/92. Whatsapp Avanti